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IN CASO DI LUTTO

Quando si parla di testamento biologico, o di biotestamento, ci si riferisce alle DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) che sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.

Le DAT – Disposizioni Anticipate di Trattamento – permettono a chiunque lo desideri, e sia maggiorenne e capace di intendere e di volere, di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, dopo aver acquisito le necessarie informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, in previsione di un possibile futuro nel quale non sia in grado di autodeterminarsi. In particolare, le DAT permettono di prendere una decisione che riguarda il consenso o il rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari.

Chiunque abbia intenzione di redigere il proprio biotestamento può farlo con un atto pubblico, con una scrittura privata autenticata, con una scrittura privata consegnata personalmente presso l’ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza, che abbia istituito un apposito registro dove le DAT saranno annotate. Le DAT possono anche essere consegnate presso le strutture sanitarie che permettono di gestire telematicamente le cartelle cliniche o il fascicolo sanitario elettronico e che abbiano nel proprio regolamento la raccolta di copia delle DAT. Se le condizioni del paziente non gli consentono di redigere un documento, le DAT potranno essere espresse anche sotto forma di una registrazione video o scritta con gli strumenti che il disabile utilizza per comunicare.

La legge sul biotestamento prevede anche la possibilità di indicare nelle DAT un fiduciario, maggiorenne e capace di intendere e di volere, che dovrà rappresentare il disponente nelle relazioni con il personale sanitario. Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT restano efficaci ad esprimere le volontà del disponente. Se necessario, sarà il giudice tutelare a nominare un amministratore di sostegno.

Il medico è tenuto a rispettare le DAT che possono essere disattese del tutto o in parte, in accordo con il fiduciario, qualora siano incongrue o non corrispondenti allo stato di salute del paziente oppure qualora siano sopravvenute terapie e interventi medici, impossibili da prevedere ai tempi della sottoscrizione, che potrebbero garantire un miglioramento importante della situazione di salute. Se il medico e il fiduciario non riescono a trovare un accordo, sarà il giudice tutelare a decidere.

Il testamento biologico si può rinnovare, modificare o revocare in qualunque momento. Se per ragioni di emergenza o di urgenza non si potesse procedere alla revoca o modifica nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge, le DAT possono essere revocate tramite una dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata dal medico in presenza di due testimoni.

La redazione del testamento biologico è esente dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altra tassa.

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