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IN CASO DI LUTTO

La tassa di successione è un’imposta che devono pagare gli eredi di un defunto, nel caso in cui quest’ultimo abbia lasciato loro dei beni in eredità. L’Italia è uno dei Paesi europei che applica le tasse di successione più basse e infatti nel nostro paese la tassa di successione ordinaria è pari all’8% del patrimonio.

Di solito l’apertura della successione coincide con il decesso e gli eredi hanno a disposizione 12 mesi di tempo per presentare la dichiarazione che è obbligatoria. L’obbligo non sussiste solo nel caso in cui nell’eredità non ci siano immobili, se il patrimonio è inferiore a 100.000 euro e va in eredità al coniuge o ai parenti in linea retta. La base imponibile sulla quale calcolare la tassazione consiste nel valore complessivo netto dei beni, cifra alla quale vengono ovviamente sottratti i debiti. Il valore degli immobili viene calcolato moltiplicando le rendite catastali rivalutate del 5% per i relativi coefficienti che dipendono dal tipo di immobile, ad esempio il coefficiente per la prima casa è 110 e poi si va via via a salire.

Per gli immobili è necessario pagare due imposte: quella ipotecaria, del 2%, e quella catastale dell’1% sul valore catastale degli immobili. Se uno degli eredi può richiedere i benefici per l’acquisto della prima casa queste imposte sono calcolate nella misura di 200 euro ciascuna. Anche in presenza delle franchigie le imposte ipotecaria e catastale devono essere pagate.

Le aliquote e le franchigie stabilite per la tassa di successione e donazioni sono state previste dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006. Secondo quanto è descritto dettagliatamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, vengono applicate le aliquote del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, con franchigia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario; del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, con franchigia di 100.000 euro per ciascun beneficiario; del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia; dell’8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

Oltre alle franchigie di 100.000 euro e di 1 milione di euro, vi è una ulteriore franchigia, pari ad 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992. Anche i titoli di Stato italiani e tutti quelli equiparati sono esenti da questa tassazione.

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