Quando il comune paga il funerale
10 Aprile 2017
Persino Caronte traghettava i morti nell’Ade, da una parte all’altra del fiume, solamente se disponevano di una moneta; in assenza di essa, i non abbienti erano destinati a vagare per l’eternità, senza pace, immersi nella nebbia.
Purtroppo crescono sempre di più, in Italia, coloro che non possono permettersi un funerale per i propri cari o addirittura coloro che morendo, senza parenti prossimi e nullatenenti, hanno bisogno dello Stato per essere traghettati nell’aldilà.
Ma come funziona di preciso quando una persona non può permettersi di pagare il proprio funerale?
Prima dei funerali sociali, ci sono quelli totalmente gratuiti. Il Comune stanzia una cifra fissa all’anno con la quale pagare il funerale ai poveri; per ora si rientra sempre all’interno di questo range ma il numero cresce. Anche i funerali sociali sono in aumento. A differenza dei precedenti, per questi, il Comune chiede di praticare uno sconto del 50% perché i soggetti sono seguiti dai servizi sociali e si trovano in condizioni di particolare difficoltà. Poi la somma, circa mille euro, viene pagata (quando sono in grado di farlo) dai parenti del defunto o molto più spesso dal Comune.
Ma entriamo nel particolare.
Nel caso di defunto indigente, il Comune in base ai criteri autonomamente stabiliti, esegue un’accurata verifica consistente nell’accertamento dello stato patrimoniale. Non trovato alcun bene, si accolla le spese per l’inumazione qualora non fossero reperibili familiari, oppure il defunto fino al 6. grado abbia solo familiari a loro volta non abbienti. In presenza di familiari non indigenti, invece, le spese per l’inumazione sono divise e quindi sostenute da questi ultimi.
L’art. 1, comma 7 bis della L n. 26/2001 disciplina l’assunzione delle spese da parte dell’amministrazione comunale. Lo stesso stabilisce, che la gratuità dell’inumazione, cremazione e esumazione ordinaria è limitata alle persone indigenti, agli appartenenti ad una famiglia non abbiente, nonché a coloro, i cui familiari sono irreperibili o se questi hanno rinunciato all’eredità.
Ai sensi dell’art. 48, DPR n. 803/1975, quando non venga richiesta altra destinazione, nei cimiteri devono essere ricevuti:
– i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse la residenza in vita;
– i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso la residenza in vita;
– i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
– i nati morti;
– i resti mortali delle persone sopra elencate.
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