Permessi per lutto, come richiederli
22 Marzo 2018
I permessi per lutto sono dei giorni concessi dal datore di lavoro al dipendente che ha subito un lutto in famiglia. A seconda dei casi, i permessi per lutto possono essere retribuiti o non retribuiti. I lavoratori dipendenti, che hanno un contratto di tipo subordinato, in genere hanno a disposizione 3 giorni di permesso per lutto da richiedere entro 7 giorni dalla scomparsa del congiunto. Dei 3 giorni a disposizione non fanno parte le festività e, anche se durante l’anno dovesse verificarsi un altro lutto in famiglia, i giorni a disposizione restano sempre 3. I lavoratori parasubordinati e le partite iva non hanno diritto a permessi per lutto, o comunque questa scelta spetta al datore di lavoro che deciderà anche se retribuirli o no.
A seconda del contratto collettivo di lavoro però le disposizioni possono essere diverse e più vantaggiose, per esempio alcune categorie di lavoratori potrebbero avere a disposizione 5 giorni e non 3 e potrebbero applicare il permesso per lutto non solo ai parenti entro il secondo grado ma anche agli affini entro il primo grado (nuora, genero, cognato, suoceri).
In generale, la legge prevede che i permessi per lutto si possano applicare a chi ha perso un parente di primo o di secondo grado (del primo grado fanno parte padre/madre, figlio; del 2° grado i nonni o i nipoti), a chi ha perso il coniuge e a chi ha perso il convivente, purché la convivenza sia risultante dalla certificazione anagrafica.
La richiesta del permesso per lutto va fatta al datore di lavoro. Quando di verifica il decesso, e si ha intenzione di richiedere i permessi, bisogna comunicare tempestivamente i giorni nei quali si ha intenzione di usufruire del permesso. Al ritorno al lavoro, sarò necessario produrre la documentazione richiesta che consiste nell’autocertificazione o nella certificazione rilasciata dal Comune di appartenenza.
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