La successione ereditaria spiegata bene
22 Maggio 2017
Dopo il funerale, dopo il dolore, le lacrime e i sentimenti arriva il momento delle pratiche burocratiche riguardanti la successione ereditaria, che ricordiamo essere un istituto giuridico dell’ordinamento italiano.
Se il defunto non ha lasciato scritti o documenti in cui dispone di tutti i suoi beni, vi trovate davanti a un’eredità legittima, che, per legge, istituisce quali sono i suoi eredi, in ordine:
– il coniuge,
– i figli, tenendo conto che a quelli legittimi sono equiparati quelli naturali, legittimati e adottivi,
– gli ascendenti legittimi, (padre, madre, nonno, nonna),
– collaterali,
– gli altri parenti entro il sesto grado,
– lo Stato.
Se, invece, il defunto ha lasciato note riguardanti i suoi beni, vi trovate davanti a una successione testamentaria; se il testamento non rispetta le leggi, si tratta, infine di una successione necessaria. Quest’ultima viene impugnata quando nei documenti vengono esclusi alcuni tipi di eredi (per esempio i figli), che non possono essere privati di una quota di beni del defunto.
In tutti i casi, l’accettazione dell’eredità può essere pura e semplice, oppure con beneficio di inventario. La prima avviene quando a seguito dell’accettazione, si realizza una commistione tra l’eredità ricevuta e il patrimonio dell’erede. Pertanto i creditori dell’erede potranno rifarsi anche nei confronti dell’eredità. L’accettazione con beneficio d’inventario permette di non confondere il patrimonio del defunto con quello dell’erede, in modo che i creditori si possano soddisfare solamente entro l’attivo ereditario, e non possano aggredire il patrimonio personale dell’erede. Il testamentario può comunque rinunciare all’eredità.
Può succedere inoltre che il testamento cada in prescrizione o decadenza.
Analizziamo ora, in particolare, la condizione dei diritti successori dei figli, per legge: se essi sono legittimi, purché riconosciuti dai genitori, succedono al padre e alla madre in parti uguali.
Lo status di figlio legittimo è acquistato direttamente anche dal figlio adottato: egli, dunque, non è semplicemente equiparato ad un figlio legittimo, ma risulta tale a tutti gli effetti.
La condizione dei diritti successori del coniuge per legge funziona come di seguito: a egli o a ella è devoluta l’intera eredità solo in mancanza di figli, genitori, fratelli e sorelle; in caso contrario, concorre con gli altri eredi legittimi secondo quote stabilite. Il coniuge separato senza addebito gode dei medesimi diritti del coniuge non separato.
Al coniuge viene attribuito il diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la arredano vita natural durante.
In mancanza di figli, al coniuge si devolve l’intera eredità. In caso di un figlio il patrimonio andrà attribuito:
– al 50% al figlio
– al 50% al coniuge.
In caso di più figli:
– 1/3 al coniuge
– il resto distribuito tra i figli.
Ci sono però alcune categorie che sono dichiarate incapaci dalla legge a disporre per testamento e sono:
– i minorenni
– gli interdetti per infermità di mente
– gli incapaci naturali.
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