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In caso di lutto

IN CASO DI LUTTO

Spesso ci si chiede se dopo un lutto abbiamo diritto a dei giorni di permesso, senza la necessità di ricorrere a ferie.
È bene sapere che in caso di lutto i lavoratori dipendenti, sia del settore privato che di quello pubblico, hanno diritto a massimo 3 giorni di permesso retribuito, ogni anno.

Il permesso è concesso in caso di decesso del coniuge, del convivente (solo se è possibile dimostrare la convivenza da certificazione anagrafica), di parenti entro il secondo grado (ovvero padre/madre, figlio, nonno e nipote). Nel caso degli affini entro il primo grado (ovvero genero, nuora e suoceri) non è previsto dalla legge nessun permesso retribuito, ma alcuni contratti collettivi possono prevederlo, quindi è bene controllare con il proprio datore di lavoro.
I giorni di permesso possono essere utilizzati entro 7 giorni dall’avvenuto lutto. Inoltre non vengono conteggiati nei 3 giorni quelli festivi e quelli non lavorativi, anche se esiste una controversia sul fatto se debbano essere utilizzati in modo consecutivo o meno.
Occorre comunicare tempestivamente al datore di lavoro quali saranno i giorni per cui si richiede il permesso e, al rientro sul posto di lavoro, dovrà essere consegnata a chi di competenza la documentazione dell’avvenuto decesso, corredata da autocertificazione o da certificazione rilasciata dal Comune.
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, come le partite Iva e i co.co.co, la legge non prevede nessun tipo di rimborso.
Una maggiore tutela è riservata ai dipendenti del pubblico impiego, i quali possono usufruire dei 3 giorni di permesso per ogni evento luttuoso, anche durante lo stesso anno solare.
Questo tipo di permessi dal lavoro possono essere cumulati con quelli per documentata grave infermità di un familiare.

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    (JORGE LOUIS BORGES)

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